Statuti e leggi regionali
 
 
 
 
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Legge Regionale n. 21 del 14 maggio 1984 - Riordinamento dei consorzi di bonifica


14/05/198414/12/2023
LR 21/198414/12/202314/12/2023

Regione Autonoma della Sardegna – Codice di comportamento 2021 (DGR 43-7 del 29.10.2021)


11/11/202114/12/2023
Codice di comportamento22/11/202322/11/2023

Legge Regionale n. 6 del 23 maggio 2008 - Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica.


Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6

Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica.
 
LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6

Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 18 del 30 maggio 2008.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell’ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale, l’accorpamento e il riordino fondiario.
2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l’attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea e nel contesto dell’azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.

Art. 2
Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:
a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
b) l’attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
c) la gestione, la sistemazione, l’adeguamento funzionale, l’ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell’acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all’articolo 4 e previa autorizzazione dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica. 3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l’utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

Art. 3
Concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 4
Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

1. L’Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all’ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all’articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all’irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:
a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;
d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell’intervento stesso.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.
4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all’Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.
5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all’articolo 13, approva il piano; dell’avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

Art. 5
Finanziamento

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all’articolo 2 sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall’articolo 9;
b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all’articolo 11;
c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall’articolo 2.
2. Sono a totale carico pubblico: a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d);
e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.
3. L’Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell’80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:
a) per la realizzazione e l’aggiornamento del piano di classifica;
b) per la realizzazione e l’aggiornamento del catasto consortile.
4. L’Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura dell’80 per cento della spesa sostenuta.
5. L’Assessorato competente in materia di agricoltura individua l’ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.
6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

Art. 6
Spese per energia elettrica

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell’energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell’Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all’esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell’80 per cento delle spese sostenute.
2. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.
3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.

Art. 7
Calamità naturali

1. L’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell’ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all’aumento delle spese di gestione.
2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.

Art. 8
Premialità

1. L’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell’anno di riferimento.

Art. 9
Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell’acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.
2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell’acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d’acqua; fino all’installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all’articolo 46, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispone il piano di classifica di cui all’articolo 32 per il riparto della contribuenza consortile che, in base all’estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell’apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Art. 10
Contributo irriguo

1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:
a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l’economia agricola regionale;
c) un identico contributo irriguo all’interno dei singoli comprensori di bonifica.
2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l’ammontare massimo del contributo irriguo.
3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all’Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell’acqua grezza è determinato con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l’alimentazione in pressione delle reti irrigue.

Art. 11
Regime degli scarichi nei canali consortili
e relativi contributi

1. In applicazione dell’articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 12
Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.
2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell’esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l’esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 13
Consulta regionale per la bonifica e il riordino
fondiario

1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l’intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.
2. La Consulta è presieduta dall’Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:
a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
d) un rappresentante designato congiuntamente da consorzi di bonifica;
e) un rappresentante designato dall’Unione delle province sarde;
f) un rappresentante designato dall’ANCI Sardegna.
3. Un funzionario regionale, designato dall’Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.
4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c),sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell’Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall’inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa. 6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:
a) all’elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) all’elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;
c) all’elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;
d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione dei consorzi di bonifica.
9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall’Assessore competente in materia di agricoltura.
10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell’Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 14
Natura e ordinamento

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento.
3. Nell’attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.

Art. 15
Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L’Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l’attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16
Statuto

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L’Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell’articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.
2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.
3. Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.
4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell’albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.

Art. 17
Contabilità

1. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.
2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.

Art. 18
Istituzione e modifica dei comprensori
e dei consorzi di bonifica

1. Nell’ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell’economicità di gestione.
3. Al fine di perseguire l’economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.
4. All’individuazione, istituzione, fusione , modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.
5. L’Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.
7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all’articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933.
8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.
9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all’insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.
10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l’altro:
a) all’eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell’ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
f) alla predisposizione del piano di classifica;
g) all’adozione del nuovo statuto;
h) all’indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.

Art. 19
Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
a) l’assemblea dei consorziati;
b) il consiglio dei delegati;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il presidente;
e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20
Assemblea dei consorziati

1. Fanno parte dell’assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
2. In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 21
Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell’ambito dell’assemblea con le modalità previste dall’articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.
2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.
3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.
4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull’attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all’articolo 37, comma 1:
a) l’adozione dello statuto;
b) l’approvazione del programma di attività;
c) l’approvazione del piano di classifica;
d) l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
e) l’approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
f) l’adozione dei regolamenti disciplinanti l’attività dell’ente;
g) la convocazione dell’assemblea dei consorziati per l’elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.
5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

Art. 22
Elezioni consortili
1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:
a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
3. L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell’ambito della lista, per un solo candidato.
5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all’1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
7. Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell’altro elenco.

Art. 23
Diritto al voto

1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.
2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.
4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.

Art. 24
Ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
a) il Presidente della Regione;
b) i consiglieri regionali;
c) i componenti della Giunta regionale;
d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali;
m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull’amministrazione del consorzio;
n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell’ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico di consigliere.

Art. 25
Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull’albo consortile.
3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l’insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l’annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.

Art. 26
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.
2. Il consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.

Art. 27
Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall’articolo 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.

Art. 28
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L’Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all’integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
d) presenta annualmente all’Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell’attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all’articolo 8.
7. È vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.

Art. 29
Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l’indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 30
Indennità

1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000 e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un’indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002.
3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l’esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un’indennità mensile omnicomprensiva pari al 20 per cento dell’indennità prevista per il presidente.
4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell’interno n. 119 del 2000 e dall’articolo 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 31
Catasto consortile

1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell’ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.
2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L’aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:
a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale;
b) presenti nel catasto erariale;
c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell’articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.

Art. 32
Piano di classifica

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l’esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell’albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell’articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.

Art. 33
Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell’acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 34
Personale e uffici dei consorzi

1. L’organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
2. La Giunta regionale, nell’esercizio del potere di indirizzo di cui all’articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi di categoria.
4. L’accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l’idoneità nelle prove d’esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.
7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.
8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.
9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un’indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l’età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l’obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.
10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell’ambito della provincia di appartenenza:
a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;
b) all’Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 19 del 2006;
c) alle province e ai comuni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell’articolo 46, comma 4; l’Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all’integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro. Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell’ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all’inquadramento nell’ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
11. I consorzi di bonifica prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge (em. orale all’em. 69). Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica (em.orale Dadea) derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due.
12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell’elaborazione dei piani di riordino fondiario.

Art. 35
Pubblicazione degli atti

1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell’albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2. Nell’albo pretorio del consorzio di bonifica sono inoltre pubblicati, entro sette giorni dalla data di ricevimento per un periodo di quindici giorni consecutivi gli atti del consorzio annullati da parte dell’Assessorato competente in materia di agricoltura.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, approva un apposito atto di indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti e dei dati informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36
Controllo di gestione

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio di bonifica;
b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione del consorzio di bonifica:
a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

Art. 37
Indirizzo regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all’attività programmatoria, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica.
2. I consorzi di bonifica sono obbligati al rispetto degli atti di indirizzo e criteri di cui al comma 1.

Art. 38
Vigilanza

1. L’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell’attività del consorzio.
2. Nell’ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio di bonifica a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

Art. 39
Scioglimento

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei consorzi di bonifica qualora, nella gestione degli stessi, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l’omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio di bonifica.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell’amministrazione del consorzio di bonifica, che deve convocare entro sei mesi l’assemblea dei consorziati per l’elezione del nuovo consiglio dei delegati.
3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale, per comprovate necessità, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 40
Controllo di legittimità
1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:
a) statuto e regolamenti;
b) mutui;
c) pianta organica, regime giuridico del personale, procedure di assunzioni e promozioni;
d) bilanci preventivi e relative variazioni;
e) conto consuntivo.

Art. 41
Procedura di controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
2. Gli atti divengono esecutivi se l’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura non ne pronuncia l’annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando, prima della scadenza del termine, l’Assessorato comunichi all’ente che l’atto è stato ritenuto immune da vizi.
3. L’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l’annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta giorni ai fini dell’esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio di bonifica abbia provveduto all’invio degli elementi istruttori, l’Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni.
4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 42
Impugnazioni

1. Contro gli atti del consorzio di bonifica è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi.
2. L’organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni entro trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L’opposizione non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.
4. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni avverso gli altri atti definitivi del consorzio di bonifica è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.
5. L’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43
Prima attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l’integrità del territorio dei singoli comuni.
2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione dei consorzi di bonifica, provvedono tra l’altro:
a) all’eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell’ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti locali che, ai sensi dell’articolo 46, subentrano nella gestione delle funzioni non più esercitabili da parte dei consorzi di bonifica;
e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
g) alla predisposizione del Piano di classifica.

Art. 44
Contributo irriguo relativo alle annualità 2006,
2007 e 2008

1. I criteri per la determinazione dell’importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell’articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008.
2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell’importo, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.

Art. 45
Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni.

Art. 46
Norma transitoria

1. Fino all’entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell’acqua il canone irriguo è rapportato all’estensione irrigata, al tipo e al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si è provveduto all’installazione delle apparecchiature di misurazione dell’acqua il pagamento della stessa a consumo decorre dall’annata successiva a quella della installazione.
2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a valere sulle maggiori spese per l’attuazione della presente legge.
3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica possono assumere, mediante convenzione, la gestione di opere o l’esercizio di funzioni ricomprese tra quelle svolte dai consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli enti locali subentrano, secondo le rispettive competenze, ai consorzi di bonifica nell’esercizio delle funzioni svolte dagli stessi e non comprese tra quelle di cui all’articolo 2 e nella realizzazione e gestione delle relative opere se di proprietà della regione. Nei sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati e i consorzi provvedono alla ricognizione delle funzioni trasferite e alla consegna di eventuali beni e dotazioni e mezzi strumentali alla loro gestione, nonché alla definizione e attribuzione delle eventuali procedure in corso. Al sessantesimo giorno gli enti locali subentrano nelle funzioni ad essi spettanti. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura di concerto con quello competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli enti interessati, decide nei successivi trenta giorni e provvede al trasferimento agli enti locali delle funzioni, delle opere e dei mezzi mediante decreto del Presidente della Regione.
5. È fatta salva la disciplina relativa al trasferimento di opere e personale di cui alla legge regionale n. 19 del 2006.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica approvano i piani di classifica e i piani di riparto.
7. Al fine di assicurare all’utenza agricola una contribuzione irrigua non superiore a quella prevista per il 2007, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la Regione provvede a sostenere gli oneri di gestione dei consorzi di bonifica che non trovano copertura in conseguenza delle minori entrate conseguenti all’attuazione della legge regionale n. 19 del 2006. Il sostegno può essere confermato negli anni successivi per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), qualora non si verifichi la compensazione fra le suddette minori entrate ed i benefici della presente legge. L’entità dell’intervento regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale valutati i costi di gestione dei consorzi interessati e delle spese correnti comprimibili, nonché degli eventuali avanzi di amministrazione accertati.
8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, i consorzi di bonifica sono autorizzati a proseguire gli interventi assunti mediante concessione, delega o convenzione prima della entrata in vigore della presente legge sino al loro completamento.

Art. 47
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell’articolo 13.
2. L’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 2, 3 e 4, o dell’avviso della decorrenza del termine per l’esame degli stessi da parte della Commissione europea.
3. La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei comprensori di bonifica), e l’articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998 sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di compatibilità con la normativa della Comunità europea delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 1, o dell’avviso della decorrenza del termine per l’esame degli stessi da parte della Commissione europea.
4. L’articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 (legge finanziaria 1992), e l’articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 1, e nell’articolo 46, comma 2, o dell’avviso della decorrenza del termine per l’esame degli stessi da parte della Commissione europea.

Art. 48
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono valutatati in euro 39.600.000 per l’anno 2008, in euro 25.100.000 per gli anni dal 2009 al 2011 e in euro 23.600.000 per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:
a) quanto a euro 17.500.000 per l’anno 2008 con l’utilizzo delle disponibilità recate dalla UPB S04.02. 003 (capitoli SC04.0194 - SC04.0195) e dalla UPB S06.04.014 (capitolo SC06.1125); quanto a euro 1. 500.000 per gli anni dal 2009 al 2011 mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla UPB S04.02. 003 (capitolo SC04.0195);
b) quanto a euro 22.100.000 per l’anno 2008 e a euro 23.600.000 per gli anni successivi, con l’utilizzo di quota parte del fondo nuovi oneri legislativi.
2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
anno 2008 euro 100.000
anno 2009 euro 100.000
anno 2010 euro 100.000
anno 2011 euro 100.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
UPB S08.01.003
FNOL - Investimenti
anno 2008 euro 22.000.000
anno 2009 euro 23.500.000
anno 2010 euro 23.500.000
anno 2011 euro 23.500.000
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo
anno 2008 euro 14.500.000
anno 2009 euro 1.500.000
anno 2010 euro 1.500.000
anno 2011 euro 1.500.000
mediante utilizzo delle risorse dei seguenti capitoli:
SC04.0194 anno 2008 euro 10.000.000
SC04.0195 anno 2008 euro 4.500.000
anno 2009 euro 1.500.000
anno 2010 euro 1.500.000
anno 2011 euro 1.500.000
UPB S06.04.014
Interventi per lo sviluppo della infrastrutturazione diffusa nel territorio anno 2008 euro 3.000.000
mediante utilizzo delle risorse del capitolo SC06.1125
in aumento
UPB S01. 03.003 Funzionamento organismi di interesse regionale
anno 2008 euro 100.000
anno 2009 euro 100.000
anno 2010 euro 100.000
anno 2011 euro 100.000
UPB S06.04.017
(NI) Consorzi di bonifica - parte corrente
anno 2008 euro 14.500.000
anno 2009 euro 1.500.000
anno 2010 euro 1.500.000
anno 2011 euro 1.500.000
UPB S06.04.018
(NI) Consorzi di bonifica - investimenti
anno 2008 euro 25.000.000
anno 2009 euro 23.500.000
anno 2010 euro 23.500.000
anno 2011 euro 23.500.000
3. Gli stanziamenti già iscritti in conto delle UPB S04.02.003 e S06.04.014 del bilancio della Regione per l’anno 2008 sono utilizzati secondo le disposizioni vigenti alla data antecedente a quella di approvazione della presente legge.
4. Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 maggio 2008

Soru
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